Nonilfenoli Etossilati

Nonilfenoli Etossilati

Pubblicata la Nuova Voce 46.a dell’Allegato XVII del REACH Il 13 Gennaio 2016 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale Europea, il Regolamento (UE) 2016/26 al fine di aggiungere una nuova voce nell’Allegato XVII del REACH. In accordo a quanto riportato nel Reg. (UE) 2016/26 i Nonilfenoli Etossilati (NPE) saranno ristretti al punto 46.a secondo le seguenti modalità: • Non possono essere immessi sul mercato dopo il 3 febbraio 2021 in articoli tessili che possono ragionevolmente essere lavati in acqua nel corso del loro normale ciclo di vita, in concentrazioni pari o superiori allo 0,01 % in peso di tale articolo tessile o di ogni parte dell’articolo tessile. • Il paragrafo 1 non si applica all’immissione sul mercato di articoli tessili di seconda mano o di nuovi articoli tessili fabbricati senza l’uso di NPE ed esclusivamente con materie tessili riciclate. • Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per “articolo tessile” si intende qualsiasi prodotto non finito, semifinito o finito costituito da almeno l’80% in peso di fibre tessili, o qualsiasi altro prodotto che contiene una parte che è costituita da almeno l’80 % in peso di fibre tessili, inclusi prodotti quali abbigliamento, accessori, prodotti tessili per interni, fibre, filati, tessuti e pannelli a maglia. Fonte: UL-ICQ