Cromo VI in Prodotti in Cuoio: Nuova Restrizione

Cromo VI in Prodotti in Cuoio: Nuova Restrizione

Il Regolamento (EU) N. 301/2014 della Commissione ha emendato l’Allegato XVII del Regolamento (CE) N.1907/2006 (REACH) e ha introdotto restrizioni per il Cromo VI in articoli di cuoio e loro parti. E’ stato dimostrato che l’esposizione cutanea del Cromo VI può indurre sensibilizzazione e provocare una risposta allergica. Sono state introdotte le seguenti nuove restrizioni: gli articoli in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato se contengono Cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3mg/kg (0,0003% in peso) sul peso totale secco del cuoio; gli articoli con parti in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato qualora una di queste parti in cuoio contenga Cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3mg/kg (0,0003% in peso sul peso totale secco di tale parte in cuoio. Questo regolamento si applicherà dal 1 Maggio 2015. La restrizione si applica all’immissione su mercato di articoli usati già nella fase di uso finale nell’Unione Europea prima del 1 Maggio 2015. La norma EN ISO 17075 è il solo metodo di analisi attualmente disponibile e riconosciuto a livello internazionale per rilevare il Cromo VI nel cuoio. fonte: UL-ICQ, giugno 2014 http://www.icqglobal.com/2014/06/cromo-vi-in-prodotti-in-cuoio-nuova-restrizione-allegato-xvii-regolamento-reach/